[A] Sui documenti sui quali l’appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestivamente le riserve, anche non immediatamente quantificabili, con particolare riguardo al caso in cui prima del registro di contabilità risultino altri atti relativi all’appalto pubblico. [B] Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano la sospensione dei lavori di un appalto pubblico con particolare riguardo alla necessità di approvare una perizia di variante. [C] Sulla differenza dei rimedi e delle facoltà attribuite all’appaltatore nei casi di sospensione legittima ed illegittima dei lavori di un appalto pubblico, con particolare riguardo alla facoltà di richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. [D] Sull’interpretazione dell’art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 secondo cui l’importo complessivo delle riserve non può superare il 20% dell’importo contrattuale. [E] Sulla (im)possibilità di qualificare le riserve come atto di costituzione in mora ai fini della decorrenza degli interessi. [F] Sul momento da cui spetta la rivalutazione delle somme dovute a titolo di riserva.
SENTENZA N. ****
[A] Preliminarmente si osserva che, per quanto concerne la tempestività della riserva, l’appaltatore ha la possibilità di avanzare inizialmente le pretese in atti diversi dal registro di contabilità, in quanto può agevolmente verificarsi che tra l’evento pregiudizievole e la sottoscrizione del registro di contabilità v...